Ecobonus infissi, la detrazione varia a seconda dei lavori: come funziona

Una delle novità del Decreto Rilancio che ha maggiormente attirato le attenzioni dei cittadini è, senza ombra di dubbio, l’Ecobonus al 110% per interventi di efficientamento energetico e di natura strutturaleriguardanti il patrimonio immobiliare del nostro Paese. Come detto dal Premier Conte, i proprietari di abitazioni (ma anche affittuari) e chi abita nei condomini potrà realizzare svariati tipologie di lavori di fatto gratuitamente.

Il bonus, infatti, potrà essere ceduto direttamente alla ditta che effettua i lavori (il cosiddetto sconto in fattura), che a sua volta potrà utilizzare la cifra sotto forma di credito d’imposta nell’arco di 5 anni. Bisogna però fare attenzione: non tutte le tipologie di lavori e interventi previsti dal “vecchio” Ecobonus (quello al 50% e 65%, per intendersi) daranno diritto all’agevolazione maggiorata. Per alcuni interventi, infatti, restano valide le vecchie percentuali di sgravio, mentre altri possono godere dell’Ecobonus 110% solo se vengono svolti a determinate condizioni.

La sostituzione delle finestre, ad esempio, è una di queste. La detrazione fiscale Ecobonus infissi varia a seconda che il cambio avvenga all’interno di interventi di natura più ampia (una ristrutturazione completa del proprio appartamento o immobile, ad esempio) o se si tratta di un “intervento singolo”.

Quali sono i lavori ammessi dall’Ecobonus al 110%

Per capire esattamente come funziona la detrazione fiscale Ecobonus infissi è necessario, prima di tutto, vedere come funziona l’Ecobonus al 110% e quali sono i lavori che potranno godere di questo sgravio fiscale.

Secondo l’articolo 128 del testo del Decreto Rilancio, si potrà ottenere il superbonus per l’edilizia solo per interventi “pesanti”, che consentano di migliorare la classificazione dell’edificio di almeno due classi energetiche. Nello specifico, il Dl Rilancio prevede che l’Ecobonus 110pc venga concesso per:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione
  • Installazione di pannelli fotovoltaici;
  • Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

Detrazione fiscale Ecobonus infissi

Per quel che riguarda la sostituzione e l’installazione di nuovi infissi, dunque, restano in vigore le normative precedenti, che prevedono un’agevolazione fiscale del 50% di quanto speso. A meno che, però, gli interventi “di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari” avvenga in concomitanza con lavori più “incisivi”, che garantiscano l’abbattimento della classe energetica dell’edificio, come da attestazione A.P.E. Insomma, per avere lo sconto del 110% sulle nuove finestre sarà necessario mettere in cantiere qualche altro intervento di ristrutturazione.